ESTINTORI SUI BUS: chiarimenti
Con una circolare datata 23 marzo 2018 il Ministero Interno e il Ministero dei Trasporti intendono far chiarezza sulla tipologia degli estintori portatili che devono esser presenti sui mezzi di trasporto.
Come mezzo di trasporto si è fatto prevalentemente riferimento ad autobus e scuolabus ma, più ampiamente, la circolare indica qualsiasi autoveicolo adibito al trasporto di persone in numero superiore 10.
A seguito di questa precisazione viene escluso, benchè non presentino rischi di tossicità, l’utilizzo degli estintori portatili a polvere, e viene confermata l’indicazione di rimozione dal mezzo di trasporto.
Gli estintori portatili consentiti sono quelli omologati come da DM 7/01/2005, utilizzabili in locali chiusi, come da indicazioni del Ministero dell’interno; la scelta più idonea per la sostituzione degli estintori in polvere è caduta sugli estintori con agente estinguente a base d’acqua, prevalentemente sugli estintori a schiuma.
Questa decisione punta a ridurre ulteriormente i possibili effetti di irritazione delle vie respiratorie, degli occhi e in generale delle mucose, soprattutto su malati, anziani e bambini che utilizzano mezzi pubblici.
A rafforzare questo punto con la circolare viene specificato che l’eventuale utilizzo di un estintore ancora presente sul mezzo
dovrà tassativamente essere utilizzato solo dopo la completa evacuazione dei passeggeri dal mezzo.
E’ consigliato, quindi, prevedere fin d’ora la graduale sostituzione degli estintori a polvere dal mezzo di trasporto in circolazione benchè la data di scadenza per questo adeguamento sia quella del 23 Marzo 2021